Le informazioni riportate sull’etichetta dei prodotti destinati al consumatore sono spesso elementi centrali per il successo commerciale e l’incremento delle vendite.
Nei prodotti di largo consumo il marchio costituisce senza dubbio l’elemento chiave di un’etichetta o di una confezione: insieme ad esso, il focus sulle caratteristiche essenziali del prodotto informa ed allo stesso tempo attrae ed invoglia il consumatore, spingendolo all’acquisto. Se di tuoi interesse, puoi approfondire qui come registrare un marchio e quanto costa.
Il contenuto di un’etichetta, tuttavia, non ha solo una funzione promozionale o attrattiva: accanto ad un linguaggio accattivante, il produttore è tenuto a rispettare una complessa normativa che obbliga ad inserire, in ciascuna etichetta, informazioni importanti per la salute, la sicurezza, e la trasparenza nei confronti del consumatore.
Tali indicazioni obbligatorie non sono identiche per tutti i prodotti, ma variano da settore a settore.
Normative per Etichette Alimentari: quali sono?
Il settore alimentare, ad esempio, è soggetto ad una normativa più severa per quanto riguarda la tracciabilità del prodotto, l’elencazione degli ingredienti, delle proprietà nutrizionali o degli allergeni, e persino per la disposizione visiva delle informazioni. Accanto alla disciplina generale, inoltre, esistono specifiche disposizioni appositamente dedicate ai prodotti come carni, prodotti lattiero-caseari, olii, pomodoro, ecc.
Essenziale è, in linea generale, affiancare al marchio aziendale del produttore (che solitamente consiste in una parola di fantasia) la denominazione legale dell’alimento, senza creare confusione fra le due componenti: a titolo di esempio, la confezione dei biscotti noti come “Pan di Stelle”, oltre a tale nome di fantasia, dovrà sempre recare accanto al marchio del produttore la dicitura “biscotto frollino” o simili, in quanto essa soltanto consente di identificare con certezza il prodotto e le sue caratteristiche.
Le informazioni devono essere chiare e leggibili, apposte in modo indelebile
Altro requisito fondamentale per essere in linea con le norme in materia di etichettatura alimentare consiste nel rispetto del c.d. campo visivo: tutte le indicazioni obbligatorie per legge (denominazione legale, quantità, ecc.) devono poter essere lette dal medesimo angolo visuale, dunque comparire nello stesso campo visivo agli occhi del consumatore. Le stesse informazioni devono naturalmente essere chiare e leggibili, e pertanto non devono essere nascoste o oscurate. Per lo stesso principio, le informazioni essenziali devono essere apposte in modo indelebile sulle confezioni.
Particolare attenzione va posta nell’elencazione degli ingredienti, oggi obbligatoria quantomeno in relazione alle informazioni nutrizionali (Proteine, Carboidrati, Zuccheri, Grassi, Acidi grassi saturi, Sale, valore energetico), salvo eccezioni per alcune tipologie di alimenti.
L’etichettatura degli alimenti presenta inoltre una disciplina molto severa delle informazioni nutrizionali equivalenti (vale a dire i claims nutrizionali presenti nella quasi totalità dei prodotti alimentare, quali “a basso contenuto di zuccheri”; “senza calorie”, “senza grassi”, ecc.) che, poiché particolarmente appetibili per l’acquisto, sono utilizzabili solo se il prodotto risponde a determinati requisiti fissati dalla normativa europea.
Etichettatura di Prodotti non Alimentari
In altri settori, ad esempio quello dei giocattoli, dei cosmetici o dei dispositivi elettronici, esistono normative speciali il cui scopo primario è senza dubbio quello di garantire una maggiore sicurezza dell’utilizzatore del prodotto attraverso l’immissione in commercio di prodotti controllati e sicuri.
In questi settori occorre peraltro rispettare le disposizioni che impongono di informare il consumatore sul corretto uso del prodotto e sui possibili pericoli e rischi connessi.
Nel settore cosmetico, ad esempio, fra le indicazioni obbligatorie da riportare in etichetta vi sono il contenuto nominale e la durata minima del prodotto: quest’ultimo requisito, noto anche come PAO (Period After Opening) è comunemente riportato sulle confezioni dei cosmetici con la sigla “6M”, “3M”, ecc. la quale sta ad indicare il numero di mesi entro i quali il prodotto cosmetico può essere utilizzato in tutta sicurezza, senza alterazione delle caratteristiche.
Codice del Consumo: 6 informazioni obbligatorie in etichetta
Per quanto riguarda il panorama normativo, esistono diversi regolamenti europei suddivisi per settore (prodotti alimentari; vino; giocattoli; cosmetici; calzature; prodotti tessili, ecc.), le cui disposizioni sono direttamente applicabili in Italia. A livello nazionale la materia è regolata dal Codice del Consumo.
Il principio generale che regola le informazioni obbligatorie in etichetta è quello di correttezza e trasparenza: le etichette non devono suggerire che il prodotto possiede qualità o caratteristiche inesistenti, né devono contenere indicazioni false o fuorvianti. Devono inoltre consentire la chiara identificazione del soggetto responsabile dell’immissione in commercio del prodotto, il quale è anche il destinatario della disciplina sanzionatoria prevista in caso di violazioni.
In linea generale, per i prodotti non alimentari, sono previste 6 informazioni che devono sempre essere presenti sulle confezioni dei prodotti destinati al consumatore:
1) denominazione del prodotto;
2) il nome o la ragione sociale o il marchio e la sede legale del produttore o di un importatore stabilito nell’Unione europea;
3) il Paese di origine se situato fuori dall’Unione europea;
4) l’eventuale presenza di materiali o di sostanze che possono arrecare danno all’uomo, alle cose o all’ambiente;
5) i materiali impiegati ed i metodi di lavorazione ove questi siano determinanti per la qualità o per le caratteristiche merceologiche del prodotto;
6) le istruzioni, le eventuali precauzioni e la destinazione d’uso, ove utili ai fini di fruizione e di sicurezza del prodotto
Queste indicazioni sono obbligatorie per tutti i prodotti (salvo ad essi si applichi uno dei regolamenti specifici) e devono essere chiaramente visibili e leggibili. Per le istruzioni di cui al n. 6, è consentito inserire un apposito foglietto illustrativo all’interno della confezione, ove esse non possano essere riportate in etichetta per motivi di spazio.
Linguaggio delle etichette per i prodotti d’esportazione
Per quanto riguarda la lingua dell’etichetta, il Codice del Consumo italiano prevede che tutte le informazioni presenti sui prodotti commercializzati in Italia e destinate ai consumatori ed agli utenti debbano essere indicate almeno in lingua italiana.
Per i prodotti destinati all’esportazione, la normativa europea prevede che, in linea generale, le indicazioni obbligatorie presenti sull’etichetta debbano essere tradotte in una lingua comprensibile al consumatore del Paese di destinazione.
Se il prodotto deve essere venduto all’estero, ad esempio in più Stati, è dunque consigliabile munirsi di etichette bilingue o multilingue o, in alternativa, realizzare un’etichetta diversa per ogni Stato, tradotta nella relativa lingua ufficiale. Ricorda che, se esporti, la registrazione del marchio all’estero è fonadamentale
